CAMPAGNA per la LIBERAZIONE di MARGHERITA CAMINITA

 

SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA


XIV LEGISLATURA


Mozione sul caso della bambina rinchiusa nell'Ambasciata italiana ad Algeri

approvata nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 13 dicembre 2001


(1-00042) (28 novembre 2001)

Approvata con un emendamento

        DATO, DENTAMARO, ACCIARINI, D'IPPOLITO, PILONI, MAGISTRELLI, SOLIANI, THALER AUSSERHOFER, BOLDI, BIANCONI, FRANCO Vittoria, DONATI, DE PETRIS, BAIO DOSSI, TOIA, MANIERI, STANISCI, SODANO Calogero, LAURO, LIGUORI. – Il Senato,
        premesso:
            che la storia della piccola Meriem sta scuotendo l'opinione pubblica internazionale: 5 anni, figlia di un algerino e di una italiana, Meriem vive dal giugno del 2000 segregata nell'ambasciata italiana ad Algeri con la madre;

            che la bambina era stata rapita nel marzo del 1999 dal padre, Ahmed Tayeb Errhaami, che con uno stratagemma era riuscito a portare ad Algeri Meriem;
            che nel luglio del 1999 la madre di Meriem, Michela Silvestri, volava ad Algeri, veniva «tenuta in ostaggio» dalla famiglia del marito per quasi un anno e le veniva impedito di tornare in Italia;
            che nel giugno del 2000 Francesco Bellotti, nonno materno di Meriem, si recava in Algeria e riusciva, con un blitz, a portare figlia e nipote nell'ambasciata italiana;
            che in passato il Tayeb era stato arrestato in Algeria, con l'accusa di aver accoltellato una persona, ed anche in Italia è stato fermato otto volte per vari reati;
            che oggi la bambina vive in ambasciata ad Algeri, non va a scuola, non ha compagni della sua età con i quali giocare;
            che Meriem non è la sola che vive questa situazione di così profondo disagio: sono oltre 250 i bambini contesi tra coppie di nazionalità, religione e etnie diverse – spesso vittime di sequestri da parte del padre o della madre – a dimostrazione di un fenomeno che ha subito una crescita esponenziale negli ultimi due anni, se si considera che i casi noti alla fine del 1998 erano poco più di 70;
            che dalle numerose vicende di sottrazione internazionale di minori emerge l'improcrastinabilità di individuare ed adottare strumenti internazionali che consentano una effettiva tutela dell'esercizio dei diritti dei minori illecitamente condotti oltre le frontiere dello Stato di residenza abituale;
            che la Convenzione sui diritti del fanciullo, al cui spirito devono uniformarsi i legislatori di tutti gli Stati per elaborare norme che prevedano la reale protezione dell'interesse del minore, di cui si è celebrato il 20 novembre del 1999 il decimo anniversario, è stata ratificata anche dai paesi islamici, ma la quasi totalità di essi ritiene che il trattato non induca automaticamente nell'ordinamento interno le modifiche necessarie per la realizzazione dei diritti dei minori;
            che l'Italia ha ratificato, con legge n. 64 del 15 gennaio 1994, la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, in materia di riconoscimento internazionale delle decisioni riguardanti l'affidamento dei minori, in virtù della quale gli Stati aderenti si sono impegnati a dare esecuzione alle sentenze di affidamento, ma non a quelle che siano tali da causare un grave pregiudizio al minore;
            che l'Italia ha altresì ratificato, con la medesima legge, la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, in materia di sottrazione internazionale dei minori, che nessun paese islamico ha ratificato, fatta eccezione della Turchia, la cui ratifica è avvenuta nel 1998, a seguito dell'avviato processo di integrazione europea;
            che alcuni Paesi hanno individuato tra le misure da realizzare per prevenire fenomeni di sottrazione internazionale anche l'applicazione, nelle leggi sull'immigrazione, della cosiddetta clausola di gradimento, che vieta l'ingresso nel proprio Paese a quei cittadini che provengono da Stati che non abbiano ratificato Convenzioni internazionali in materia di minori;
            che con il Piano d'azione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza il Governo si impone di rendere più incisiva e coerente con la Convenzione di New York la legislazione di tutela nei confronti dei minori e più adeguate le strutture chiamate ad applicare i diritti riconosciuti dei bambini;
            che non si può ignorare che i maggiori problemi sino ad oggi individuati sono dovuti non soltanto alle pur obiettive differenze esistenti fra ordinamenti giuridici, ma anche – e non da ultima – alla scarsa collaborazione fra gli organi giudiziari degli Stati coinvolti, troppo spesso restii ad attribuire efficacia nel proprio territorio a provvedimenti di custodia dei minori emanati da un altro Paese estero;
            che parimenti si deve riconoscere che a causa della mancanza di uno strumento giuridico internazionale da far valere, con riferimento alla materia in esame, nei rapporti con i Paesi islamici, la soluzione dei problemi connessi allo spostamento transfrontaliero della prole è delegata alla sola litigiosità dei genitori;
            che l'articolo 11 della Convenzione di New York impone agli Stati l'obbligo di adottare provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli all'estero. A tal fine gli Stati devono favorire la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione ad accordi esistenti;
            che il medesimo principio è ulteriormente rafforzato dall'articolo 35 che impone agli Stati di adottare ogni provvedimento nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento dei fanciulli;
            che il decisivo intervento del nostro Governo è assai auspicabile dal momento che non è pensabile che nel Terzo millennio, in piena globalizzazione dei mercati e dell'economia, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo non adeguino il diritto interno ai principi in essa consacrati,

        impegna il Governo:
            ad attivare ogni iniziativa possibile per permettere il rientro di Meriem in Italia;

            ad istituire una task force interministeriale che possa intervenire a tutela dei minori contesi;
            a promuovere l'adesione alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 da parte di quegli Stati dai quali proviene il maggior flusso migratorio;
            a promuovere la creazione di una cornice giuridica che consenta i margini per una azione incisiva, dal momento che l'ostacolo più difficile da superare in casi del genere è l'incompatibilità tra ordinamenti giuridici diversi, ugualmente validi, di Stati entrambi sovrani;
            a promuovere accordi bilaterali con i Paesi islamici in cui sia prevista l'effettiva applicazione dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York;
            a prevedere la formazione ad hoc del personale diplomatico, affinché sia aggiornato costantemente sull'evoluzione delle normative e delle Convenzioni in modo che possa intervenire tempestivamente ed in maniera adeguata nei casi di sottrazione internazionale.


EMENDAMENTO


1

Dato

Approvato

        Sopprimere il quinto capoverso delle premesse.

 

 

CRIMINI IGNORATI sono CRIMINI PROMOSSI ed AVALLATI !