INDICE del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari
TITOLO I - Disposizioni introduttive
Art. 1 - Ordinamento degli uffici consolari
Art. 2 - Attribuzione di funzioni e poteri consolari
Art. 3 - Esercizio delle funzioni e dei poteri consolari
Art. 4 - Delega di funzioni e poteri consolari
Art. 5 - Competenza in caso di incompatibilità
Art. 6 - Collaborazione con le autorità locali
Art. 7 - Domicilio e residenza
TITOLO II - Delle funzioni e dei poteri consolari
CAPO I - Stato civile e funzioni notarili
Art. 8 - Funzioni di stato civile
Art. 9 - Certificati di cittadinanza Italiana
Art. 10 - Matrimonio
Art. 11 - Pubblicazioni matrimoniali
Art. 12 - Dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti
Art. 13 - Modalità di celebrazione del matrimonio
Art. 14 - Matrimonio per procura
Art. 15 - Tribunale competente
Art. 16 - Trasmissione di atti di matrimonio
Art. 17 - Rettificazione degli atti di stato civile
Art. 18 - Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi
Art. 19 - Funzioni notarili
CAPO II - Passaporti, rimpatri e sussidi
Art. 20 - Passaporti
Art. 21 - Documenti di viaggio
Art. 22 - Ricorsi
Art. 23 - Sussidi ed erogazione in danaro
Art. 24 - Rimpatrio di cittadini
Art. 25 - Rimpatrio in favore di gente di mare
Art. 26 - Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali
Art. 27 - Rimpatri e trasferimenti in circostanze eccezionali
Art. 28 - Assistenza a non cittadini
CAPO III - Attribuzioni in materia di controversie di assistenza
Art. 29 - Amichevole composizione di controversie ed arbitrato
Art. 30 - Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze
Art. 31 - Interdizione e inabilitazione
Art. 32 - Legittimazione
Art. 33 - Adozione
Art. 34 - Tutela, curatela, assistenza, affiliazione
Art. 35 - Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione
Art. 36 - Tribunali competenti
CAPO IV - Amministrazione di interessi privati
Art. 37 - Deposito consolare
Art. 38 - Vendita di beni depositati o custoditi
Art. 39 - Termine del deposito e della custodia
Art. 40 - Luogo di restituzione delle cose depositate presso
l'autorità consolare
Art. 41 - Attribuzioni in materia di successioni
Art. 42 - Custodia di beni successori
Art. 43 - Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione
Art. 44 -Imputazione di spese
CAPO V - Attribuzioni in materia di navigazione
Art. 45 - Funzioni e poteri di autorità marittima
Art. 46 - Attribuzioni di polizia giudiziaria, polizia della
navigazione, poteri disciplinari e giurisdizionali
Art. 47 - Autorità di appello
Art. 48 - Assistenza da parte di navi aeromobili militari
nazionali
CAPO VI - Attribuzioni di carattere amministrativo
Art. 49 - Certificati, legalizzazioni, vidimazioni
Art. 50 - Attestazione di condizione economica
Art. 51 - Attestazione di buona condotta
Art. 52 - Attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria
Art. 53 - Operazioni di leva
Art. 54 - Attribuzioni in materia scolastica
Art. 55 - Attribuzioni in materia elettorale
CAPO VII - Disposizioni comuni
Art. 56 - Diritti consolari
Art. 57 - Valuta di riscossione
Art. 58 - Atti rilasciati gratuitamente
Art. 59 - Adeguamento di voci della tariffa
Art. 60 - Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla
legalizzazione
Art. 61 - Inapplicabilità di norme nazionali
Art. 62 - Esercizio di funzioni e poteri attribuiti a magistrati
Art. 63 - Poteri in circostanze eccezionali
Art. 64 - Definitività dei provvedimenti consolari
TITOLO III - Norme di esecuzione
CAPO I - Disposizione introduttiva
Art. 65 - Natura delle disposizioni del presente titolo
CAPO II - Disposizioni comuni
Art. 66 - Corrispondenza delle autorità consolari
Art. 67 - Schedario dei cittadini
Art. 68 - Schedario firme autorità locali
Art. 69 - Registri dell'ufficio consolare
Art. 70 - Albo consolare
Art. 71 - Atti di delega
Art. 72 - Ricorsi alle autorità in Italia
Art. 73 - Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali
Art. 74 - Trasmissione per telefono o per telegrafo
Art. 75 - Rimessione ad altro ufficio consolare
Art. 76 - Redazione verbali
CAPO III - Disposizioni particolari
Art. 77 - Attribuzioni in materia di cittadinanza
Art. 78 - Elementi di prova per l'accertamento dello stato di
cittadinanza
Art. 79 - Documento di viaggio
Art. 80 - Norme comuni a sussidi, erogazioni in danaro e rimpatri
Art. 81 - Attribuzioni in materia di emigrazione
Art. 82 - Esecuzione di rogatorie
Art. 83 - Luogo di compimento degli atti istruttori
Art. 84 - Consulenti e difensori
Art. 85 - Custodia di somme di danaro e di altre cose
Art. 86 - Verbali dei depositi consolari
Art. 87 - Dichiarazione di deperibilità
Art. 88 - Vendita di beni
Art. 89 - Preventivo deposito per copertura di spese
Art. 90 - Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di
passavanti provvisorio
Art. 91 - Esecuzione diretta delle notificazioni
CAPO IV - Diritti consolari
Art. 92 - Tasso di ragguaglio
Art. 93 - Modalità di fissazione del tasso di ragguaglio
Art. 94 - Percezione dei diritti consolari
TITOLO IV - Norme finali
Art. 95 - Norme non abrogate
Art. 96 - Entrata in vigore
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967 n.
200. ( indice )
(pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 aprile 1967 n. 98 -
S.O.)
DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al governo per
l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;
Udita la commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per
l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa e per la marina mercantile;
Decreta:
TITOLO I
Disposizioni introduttive
Art. 1.
Ordinamento degli uffici consolari
L'ordinamento degli uffici consolari é stabilito dalle norme di organizzazione
dell'amministrazione degli affari esteri.
Art. 2.
Attribuzione di funzioni e poteri consolari
Le funzioni e i poteri dell'autorità consolare sono ad essa attribuiti dall'art. 45
del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dal presente decreto,
dalle altre leggi dello stato nonché dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
Art. 3.
Esercizio delle funzioni e dei poteri consolari
Le funzioni e i poteri attribuiti all'autorità consolare sono esercitati, in
conformità delle convenzioni e degli usi internazionali, dal capo dell'ufficio consolare.
É capo di ufficio consolare di i categoria, il titolare, il capo di missione
diplomatica nell'esercizio di funzioni consolari, il capo di cancelleria consolare e chi
di essi fa le veci.
É capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorato ad esso preposto o
chi ne fa le veci a norma del secondo comma dell'art. 49 del decreto del presidente della
repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 4.
Delega di funzioni e poteri consolari
Il capo di ufficio consolare di i categoria può delegare l'esercizio delle funzioni e
dei poteri di cui al secondo comma dell'art. 45 del decreto del presidente della
repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come specificati dal presente decreto o da altre
disposizioni, ad altro personale dell'ufficio.
Non può tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alle carriere
direttive l'esercizio delle funzioni e dei poteri inerenti alla giurisdizione o comunque
connessi con questa, di quelli disciplinari in materia di navigazione, di quelli notarili
salvo per quanto concerne le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché di
quelli il cui esercizio é, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al
capo dell'ufficio consolare.
Art. 5.
Competenza in caso di incompatibilità
Ove un funzionario consolare non possa procedere, per causa di incompatibilità, ad
atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto é compiuto da altro funzionario dello
stesso o di altro ufficio consolare.
Art. 6.
Collaborazione con le autorità locali
L'autorità consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui
sia affidata la cura di interessi che concernano cittadini, nonché, a condizione di
reciprocità, a quelle che curino interessi che concernano loro cittadini in Italia.
Art. 7.
Domicilio e residenza
Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le
norme degli articoli 43 e seguenti codice civile.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 49, ultimo comma, e 50 del decreto del
presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i residenti nella circoscrizione di
ufficio consolare non abilitato all'esercizio di determinate funzioni o poteri sono
considerati quali residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio
consolare cui le funzioni o i poteri stessi sono demandati.
TITOLO II
Delle funzioni e dei poteri consolari
CAPO I
Stato civile e funzioni notarili
Art. 8.
Funzioni di stato civile
Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di
ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.
Art. 9.
Certificati di cittadinanza Italiana
Il capo di ufficio consolare di i categoria rilascia certificati di cittadinanza
Italiana.
Avverso il mancato rilascio del certificato e avverso i provvedimenti in genere basati
sul non riconoscimento della qualità di cittadino, é dato ricorso al ministro per gli
interni, il quale, espletate le indagini del caso, decide con suo decreto.
Art. 10.
Matrimonio
Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e
un non cittadino.
La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando si vi oppongano le leggi
locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione.
Art. 11.
Pubblicazioni matrimoniali
Le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l'autorità
consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver
luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in
Italia, a norma dell'art. 115 codice civile.
Per quanto riguarda il non cittadino l'autorità consolare si attiene a quanto
stabilito dall'art. 116 codice civile.
Le pubblicazioni di matrimonio nell'ufficio consolare hanno luogo mediante affissione
nell'albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza e professione dei nubendi.
La richiesta per la pubblicazione di matrimonio in Italia e presso l'ufficio consolare
di residenza del nubendo é trasmessa direttamente dall'autorità consolare celebrante a
quella competente ad effettuare la pubblicazione.
Art. 12.
Dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti
Il capo di ufficio consolare di i categoria é autorizzato a:
Ridurre, per motivi gravi, il termine delle pubblicazioni presso gli uffici consolari
ed in Italia;
Dispensare, per cause gravissime, dalle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in
Italia, rispettate le modalità di cui agli articoli 100, secondo comma, codice civile e
111, secondo comma, del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238. L'atto di notorietà
di cui all'art. 100, secondo comma, codice civile può essere effettuato presso lo stesso
od altro ufficio consolare;
Dispensare, per cause gravissime, dall'impedimento di cui all'art. 84 codice civile.
Allorché l'autorità consolare non ritenga che sussistano i presupposti per
l'esercizio dei poteri di cui al comma precedente, essa trasmette al procuratore della
repubblica presso il tribunale di Roma le domande per la riduzione del termine e per la
dispensa dalle pubblicazioni ed all'autorità competente, ai sensi degli articoli 107 e
108 del regio decreto - legge 9 luglio 1939, n. 1238, ande per la dispensa
dall'impedimento di cui all'art. 84 codice civile.
I poteri di cui al primo comma possono essere esercitati, nei confronti di cittadini,
anche quando il matrimonio debba essere celebrato avanti le autorità locali.
In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 101 codice civile.
Art. 13.
Modalità di celebrazione del matrimonio
Ove eccezionali circostanze non impongano diversamente, il matrimonio é celebrato
pubblicamente nella sede consolare.
Il funzionario celebrante adempie alle formalità prescritte dall'art. 107 codice
civile e, ove ne sia il caso, prima di ricevere le dichiarazioni, deve portare a
conoscenza dei nubendi, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia del loro
matrimonio nell'ordinamento locale.
Ove il matrimonio sia celebrato fuori della sede consolare, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 110 codice civile.
Art. 14.
Matrimonio per procura
Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno dei nubendi
risieda fuori dello stato in cui ha sede l'ufficio consolare.
Il matrimonio di cui al comma precedente non può essere celebrato quando il nubendo
assente risieda in Italia.
La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'art. 111 codice civile, é
effettuata dal procuratore generale presso la corte di appello del luogo di ultima
residenza in Italia dello sposo o, se questi non ha mai risieduto in Italia, della sposa.
Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi del precedente comma, é
competente il procuratore generale presso la corte di appello di Roma.
Il funzionario consolare può rifiutare la celebrazione del matrimonio quando ad esso
si oppongano le leggi locali o il nubendo presente non risieda nella circoscrizione.
Qualora ne ricorrano i presupposti, si applica il disposto di cui al secondo comma
dell'art. 13. Per il nubendo assente l'avvertimento ivi previsto é effettuato, su
richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'autorità consolare
territorialmente competente.
Art. 15.
Tribunale competente
Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini
dell'art. 112 codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso
a termini dell'art. 98 codice civile, nonché sulle opposizione al matrimonio, é
competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dello sposo o,
se questi non ha mai risieduto in Italia, della sposa.
Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi del precedente comma é
competente il tribunale di Roma.
Art. 16.
Trasmissione di atti di matrimonio
L'autorità consolare trasmette a chi di competenza gli atti relativi a matrimoni
celebrati secondo le forme locali e ad essa pervenuti.
Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando
la legge locale li riconosca agli effetti civili.
Art. 17.
Rettificazione degli atti di stato civile
Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'autorità
consolare, sono rivolte al tribunale nella cui circoscrizione trovasi trascritto o avrebbe
dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi e, in mancanza, al tribunale di Roma.
Nel caso di domanda diretta al compimento di un atto omesso o alla rinnovazione di un
atto distrutto o smarrito devono essere presentati i documenti di cui all'art. 168,
secondo comma, del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238. Oltre ai mezzi di prova
previsti dall'art. 38 dello stesso decreto possono essere forniti anche quelli previsti
dalle leggi del luogo, in cui l'atto é stato o avrebbe dovuto essere redatto, restando
riservata alle autorità Italiane la valutazione della loro forza probatoria. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 39 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, la
commissione ivi prevista é composta dal capo dell'ufficio consolare o da altro
funzionario consolare all'uopo designato, che la presiede, e da tre a sei membri, scelti
fra cittadini preferibilmente residenti nella circoscrizione. La commissione é istituita
con decreto del ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la grazia e
giustizia ed i suoi membri sono nominati, su designazione dell'autorità consolare, con
decreto del ministro per gli affari esteri.
Art. 18.
Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi
Il cittadino che risieda all'estero può presentare la domanda prevista dagli articoli
153 e 158 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, all'autorità consolare, che
provvede al suo inoltro al procuratore generale presso la corte di appello nel cui
distretto il richiedente ha avuto la sua ultima residenza. Se il richiedente non ha mai
avuto residenza in Italia, l'autorità consolare inoltrerà la domanda al procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Nel caso di domanda inoltrata tramite l'autorità consolare, le affissioni previste
dagli articoli 155, n. 2 e 159, n. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238,
devono essere effettuate anche nell'albo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione
il richiedente ha la sua residenza.
Art. 19.
Funzioni notarili
Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di
notaio, attenendosi alla legislazione nazionale.
Le funzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate anche quando siano
parti all'atto cittadini e non cittadini. Per atti cui siano parti solo non cittadini, le
funzioni stesse possono essere esercitate quando cio' sia previsto da convenzioni
internazionali ovvero quando gli atti debbano essere fatti valere in Italia.
Non é necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti
disposizioni per i testimoni non cittadini.
CAPO II
Passaporti, rimpatri e sussidi
Art. 20.
Passaporti
L'autorità consolare rilascia, rinnova i passaporti nazionali e ne estende la
validità e appone il visto a quelli stranieri.
Quando emergano elementi di grave dubbio sulla cittadinanza o sull'identità del
titolare di un passaporto nazionale, l'autorità consolare può limitare, mediante
apposita annotazione, la validità del passaporto stesso per un periodo non superiore a
tre mesi, in attesa dei necessari accertamenti da parte delle competenti autorità.
Art. 21.
Documenti di viaggio
L'autorità consolare rilascia documenti di viaggio validi per il rientro in Italia.
Art. 22.
Ricorsi
Contro i provvedimenti dell'autorità consolare, emanati a norma dei due articoli
precedenti, é dato ricorso al ministro per gli affari esteri.
Art. 23.
Sussidi ed erogazione in danaro
L'autorità consolare può concedere sussidi ai cittadini che versino in stato di
indigenza.
Erogazioni in danaro possono essere concesse, in caso di urgenza, a cittadini che
versino in stato di occasionale necessità. In tal caso l'interessato deve firmare una
promessa di restituzione, cui é attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi
dell'art. 474 codice procedura civile. L'autorità consolare trasmette al ministero degli
affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma
dell'articolo 475 codice procedura civile.
Art. 24.
Rimpatrio di cittadini
L'autorità consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui
al precedente articolo, può fornire i mezzi per il rimpatrio. L'autorità consolare deve
scegliere la forma di rimpatrio più appropriata e meno onerosa per l'erario, facendo
ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'art. 197 codice navigazione.
La indennità integrativa prevista dall'art. 443, n. 2 del decreto del presidente della
repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, può essere concessa oltre che per i marittimi, nei
casi ivi esplicitamente previsti, anche per i dementi, malati, minori e altre persone, per
le quali si pongono particolari esigenze di custodia e di cura. La indennità ed il prezzo
complessivo del mantenimento e del trasporto di cui al n. 3 dello stesso articolo sono
fissati con decreto del capo dell'ufficio consolare entro limiti massimi e minimi
stabiliti con decreto del ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il
tesoro e per la marina mercantile.
Restano salve le disposizioni di cui all'art. 30 del regio decreto-legge 13 novembre
1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Art. 25.
Rimpatrio in favore di gente di mare
L'autorità consolare provvede in conformità agli articoli 363, terzo comma, e
seguenti codice navigazione, al rimpatrio di cittadini indigenti aventi la qualifica di
gente di mare e che siano stati sbarcati da nave mercantile nazionale in luogo diverso dal
porto di arruolamento ovvero che, arruolati a bordo di nave mercantile nazionale, abbiano
fatto naufragio.
L'autorità consolare si attiene a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
precedente.
Il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dei precedenti comma, é chiesto
dall'autorità consolare al ministero della marina mercantile, previa presentazione dei
titoli giustificativi di spesa. Il ministero della marina mercantile, in conformità
all'art. 363, terzo comma, codice navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore
per il rimborso delle spese sostenute dallo stato.
Art. 26.
Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali
In caso eccezionale e sempre che le circostanze lo consiglino, l'autorità consolare
può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od
aeromobile militari nazionali.
Il comandante il quale non ritenga di poter aderire alla richiesta deve indicare per
iscritto all'autorità consolare i motivi del rifiuto.
Art. 27.
Rimpatri e trasferimenti in circostanze eccezionali
Qualora circostanze eccezionali impongano di provvedere al rimpatrio urgente di
cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'art. 197 codice
navigazione non risulti adeguato alle necessità, l'autorità consolare può disporre, su
istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili
o di aeromobili civili nazionali.
L'autorità consolare comunica col mezzo più celere i provvedimenti adottati al
ministero degli affari esteri ed a quelli della marina mercantile e dei trasporti e
dell'aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza. Alle requisizioni effettuate
ai sensi del primo comma si applicano, per quanto concerne le indennità i criteri di cui
alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni.
Art. 28.
Assistenza a non cittadini
L'autorità consolare può concedere assistenza anche a non cittadini ai sensi del
secondo comma dell'art. 56 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
CAPO III
Attribuzioni in materia di controversie di assistenza
Giudiziaria e di giurisdizione volontaria
Art. 29.
Amichevole composizione di controversie ed arbitrato
Il capo dell'ufficio consolare:
A) può adoperarsi, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le
controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di
conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, redige il processo verbale
dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata
riconosciuta in giudizio;
B) può esplicare le funzioni di arbitro unico nelle controversie fra cittadini purché
questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità. Con il deposito negli archivi
dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito deve aver luogo nel termine
perentorio di cinque giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle
parti ai sensi dell'art. 825, quarto comma, codice procedura civile.
Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti codice procedura civile si
propongono innanzi al pretore, al tribunale o alla corte di appello di Roma secondo che,
per la causa decisa, sarebbe stato rispettivamente competente il conciliatore, il pretore
o il tribunale;
C) può far parte di collegi arbitrali e può esplicare le funzioni di arbitro unico a
termini della legge locale solo a seguito di autorizzazione del ministero degli affari
esteri o della missione diplomatica.
Art. 30.
Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze
L'autorità consolare:
Provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni
internazionali ed alle leggi dello stato di residenza, alla notificazione degli atti ad
essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
Compie gi atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali, competenti,
riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, che debbano valere in giudizi
nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di
procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso
provvedimenti emessi da autorità nazionali.
Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale
competente.
Art. 31.
Interdizione e inabilitazione
Il capo di ufficio consolare di i categoria trasmette al pubblico ministero presso il
tribunale competente ai sensi del secondo comma ogni utile dato istruttorio al fine di
promuovere procedimenti di interdizione e di inabilitazione nei confronti di cittadini
residenti nella circoscrizione.
Competente a pronunciarsi sull'interdizione e sull'inabilitazione di cittadini
residenti all'estero é il tribunale di ultima residenza in Italia dell'interdicendo o
dello inabilitando. Ove questi non abbia mai avuto residenza in Italia, é competente il
tribunale di Roma.
Il tribunale provvede, ai sensi dell'art. 419 codice civile, all'esame
dell'interdicendo dell'inabilitando, avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare.
Nello espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare é assistito da un
consulente tecnico nominato dalla missione diplomatica o, in mancanza, approvato dal
ministero degli affari esteri.
Qualora non sia possibile provvedere all'esame dello interdicendo o dell'inabilitando,
il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in
suo possesso.
Art. 32.
Legittimazione
All'atto della celebrazione del matrimonio l'autorità consolare riceve la
dichiarazione di riconoscimento di cui all'art. 283 codice civile e per i fini da esso
previsti.
L'autorità consolare riceve la domanda di legittimazione per decreto del capo dello
stato di cui agli articoli 284 e 288 codice civile e la trasmette alla corte di appello
competente. Ove la competenza non possa esser determinata ai sensi dell'art. 288, primo
comma, codice civile, é competente la corte di appello nel cui distretto il richiedente
ha avuto la sua ultima residenza. Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia,
é competente la corte di appello di Roma.
Art. 33.
Adozione
Competente in materia di adozione quando l'adottante non abbia residenza in Italia é
la corte di appello nel cui distretto l'adottante ha avuto la sua ultima residenza. Se
l'adottante non ha mai avuto residenza in Italia, é competente la corte di appello di
Roma.
L'autorità consolare può essere delegata, nella ipotesi prevista dall'art. 311,
secondo comma, codice civile, a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del
legale rappresentate di questo. può anche essere delegata a compiere le indagini e ad
assumere le informazioni di cui all'art. 312 codice civile.
Art. 34.
Tutela, curatela, assistenza, affiliazione
Il capo di ufficio consolare di i categoria esercita nei confronti dei cittadini
minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni
ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché
di affiliazione, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare.
Il tutore, il protutore, il curatore e il curatore speciale nominati in virtù dei
poteri di cui al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi che la
persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa autorizzazione del
giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dallo ufficio dal giorno in cui
é loro notificata la nomina, rispettivamente, d'un nuovo tutore, produttore, curatore o
curatore speciale, tanto se la sostituzione venga decisa dall'autorità consolare quanto
se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa venga decisa dalla competente
autorità nazionale. A tal fine, é considerata competente l'autorità giudiziaria del
luogo di residenza del minore o dell'incapace.
L'accettazione degli uffici di cui al precedente comma é obbligatoria per i cittadini
residenti nella circoscrizione, salvo i casi di dispensa previsti dalla legislazione
nazionale.
Art. 35.
Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione
Il capo dell'ufficio consolare di i categoria, anche al di fuori delle ipotesi previste
dal presente decreto, può emanare nei confronti dei cittadini residenti nella
circoscrizione, e quando particolari circostanze cio' consiglino, i provvedimenti di
volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le
leggi dello stato sono di competenza del giudice tutelare, del pretore e del presidente di
tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.
Art. 36.
Tribunali competenti
Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dall'autorità
consolare, nonché per l'omologazione degli stessi, é competente a decidere il tribunale
del luogo di ultima residenza in Italia dello interessato.
In materia di affiliazione, é competente il tribunale del luogo di ultima residenza in
Italia dell'affiliante o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, dello affiliato.
Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi dei precedenti commi, é
competente il tribunale di Roma.
CAPO IV
Amministrazione di interessi privati
Art. 37.
Deposito consolare
Oltre alle cose che custodisca per ragioni di ufficio, l'autorità consolare, in caso
di riconosciuta necessità ed urgenza, può ricevere in deposito somme di danaro e ogni
altra cosa, sulla domanda che ne sia fatta da cittadini o da altri nell'interesse di
cittadini. Il deposito ha termine quando siano venute meno le cause che ne hanno
giustificato l'accettazione.
L'autorità consolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non
previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e
seguenti e 1798 e seguenti codice civile.
L'autorità consolare non é tenuta ad alcun obbligo di amministrazione dei beni
custoditi o depositati. può tuttavia adottare quei provvedimenti che, nell'interesse
degli aventi diritto, si rendano necessari.
Art. 38.
Vendita di beni depositati o custoditi
L'autorità consolare può ordinare la vendita delle cose che siano state
volontariamente depositate o che siano custodite per ragioni d'ufficio allorché vi sia
pericolo di deperimento o sussistano, comunque, ragioni di forza maggiore.
Art. 39.
Termine del deposito e della custodia
L'autorità consolare, allorché ritenga che siano venute meno le cause che hanno
determinato il deposito o la necessità della custodia, ne dà comunicazione agli aventi
diritto, intimando loro di provvedere, entro congruo termine, al ritiro delle somme di
danaro o delle altre cose depositate o custodite.
Ove gli aventi diritto non provvedano, senza giusto motivo, al ritiro delle somme di
danaro depositate o custodite, l'autorità consolare, qualora non vi siano motivi ostativi
e comunque su istruzione del ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne
l'eventuale cambio in moneta Italiana, trasmette tali somme alla cassa depositi e
prestiti. Per quanto concerne le cose diverse dal danaro, l'autorità consolare, tenuto
conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e salvo diverse istruzioni del
ministero degli affari esteri, può eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od
istituto, ovvero, se ritenuto più opportuno, può ordinarne la vendita. Le somme di
danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse, alle condizioni e con le modalità di cui al
presente comma, alla cassa depositi e prestiti.
Ove gli aventi diritti non siano reperibili, e non possa quindi provvedersi alla
comunicazione ed intimazione di cui al primo comma, le somme di danaro, nonché le altre
cose, sono custodite presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni,
trascorsi i quali, e salvo diversa istruzione che nel frattempo sia pervenuta dagli aventi
diritto, l'autorità consolare si avvale dei poteri di cui al precedente comma.
Art. 40.
Luogo di restituzione delle cose depositate presso l'autorità consolare
La restituzione delle cose depositate deve effettuarsi nello stesso luogo di consegna.
La restituzione può tuttavia farsi in luogo diverso, qualora ragioni di forza maggiore
abbiano imposto il trasferimento delle cose depositate.
La restituzione in luogo diverso, su richiesta del depositante, può farsi solo quando,
tenuto conto delle circostanze, cio' sia autorizzato dal ministero degli affari esteri, le
eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi sono a carico del depositante.
Art. 41.
Attribuzioni in materia di successioni
L'autorità consolare, quando ne venga a conoscenza, dà notizia alle competenti
autorità nazionali e, se del caso, estere, della apertura nella circoscrizione consolare
di successioni di cittadini o di successioni cui siano o possano essere chiamati
cittadini.
Il capo dell'ufficio consolare può esercitare, limitatamente ai beni ereditari che si
trovino nella circoscrizione, anche se relativi a successioni di cittadini o a favore di
cittadini non apertesi nella circoscrizione stessa, i poteri conservativi, di vigilanza e
di amministrazione attribuiti all'autorità giudiziaria in Italia dalle leggi dello Stato.
L'autorità consolare trasmette alle competenti autorità le dichiarazioni di
accettazione e di rinuncia alla eredità, di accettazione con beneficio di inventario,
nonché ogni altra manifestazione o di volontà di istanza attinente all'eredità. Essa
trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni
ereditari che si trovino in Italia.
Art. 42.
Custodia di beni successori
I beni relativi alle successioni di cui al primo comma del precedente articolo e
pervenuti all'autorità consolare, sono custoditi, nell'interesse degli aventi diritto,
presso l'ufficio consolare.
Se gli eredi sono in Italia e non vi é opposizione da parte di creditori o di altri
aventi diritto, le somme di danaro e gli oggetti preziosi sono trasmessi, ove possibile,
al ministero degli affari esteri.
Le eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi sono a carico degli aventi
diritto.
Art. 43.
Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione
Indipendentemente dall'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti da
specifiche disposizioni del presente decreto o di altre leggi dello stato, l'autorità
consolare, su richiesta delle parti interessate e, in caso di loro assenza od impedimento,
anche di ufficio, può compiere o promuovere atti conservativi, di vigilanza e,
eccezionalmente, di amministrazione nell'interesse di cittadini, anche se non residenti
nella circoscrizione.
Sempre che non vi siano ragioni di urgenza i funzionari consolari, nell'esercizio dello
loro funzioni, non possono accettare procure relative a procedure amministrative o
giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni, o comunque
attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del ministero degli
affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione competente per materia.
L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di far uso dei poteri previsti, in
materia, dalle leggi locali o dalle concezioni internazionali. Si applicano ai funzionari
consolari i principi di responsabilità che derivano dall'esercizio di una pubblica
funzione.
In caso di naufragio di nave nazionale o di sinistro ad aeromobile nazionale avvenuto
nella circoscrizione, i poteri di cui al primo comma possono essere esercitati anche nei
riguardi di beni appartenenti a non cittadini.
Art. 44.
Imputazione di spese
Le spese incontrate dall'autorità consolare nell'esercizio dei poteri ad essa
conferiti dalle norme di cui al presente capo sono a carico degli interessati. A tal fine
può essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.
CAPO V
Attribuzioni in materia di navigazione
Art. 45.
Funzioni e poteri di autorità marittima
L'autorità consolare esercita le funzioni ed i poteri di autorità marittima
attenendosi alla legislazione nazionale.
Art. 46.
Attribuzioni di polizia giudiziaria, polizia della navigazione, poteri disciplinari e
giurisdizionali
L'autorità consolare:
A) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo
delle navi mercantili e degli aeromobili civili Italiani;
B) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili
e degli aeromobili civili Italiani;
C) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e
degli aeromobili civili Italiani.
L'autorità consolare esercita inoltre la giurisdizione civile in materia di
controversie fra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, o loro aventi
causa, delle navi mercantili Italiane, purché tali controversie concernano l'adempimento
degli obblighi connessi all'esercizio della navigazione o comunque discendenti dal
contratto di arruolamento. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni di cui al
libro ii, titolo ii, codice procedura civile.
I poteri di cui al precedente comma possono essere esercitati solo da funzionari
consolari appartenenti alle carriere direttive o dai capi degli uffici di cui all'articolo
169 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 47.
Autorità di appello
Competente a giudicare sulle impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dall'autorità
consolare nell'esercizio dei poteri giurisdizionali ad essa conferiti dallo articolo
precedente é il tribunale nella cui circoscrizione é iscritta la nave o il galleggiante.
Ove si tratti di nave o galleggiante iscritto nei registri o nelle matricole dell'ufficio
consolare, é competente il tribunale di Roma.
L'appello deve essere proposto entro i termini, decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento, fissati dall'art. 163-bis, primo comma, 4 e 5 alinea, codice procedura
civile.
Art. 48.
Assistenza da parte di navi aeromobili militari nazionali
L'autorità consolare può richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile
militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali, o quando l'assistenza
stessa sia necessaria per l'esecuzione di superiori istruzioni. In questo ultimo caso le
istruzioni dovranno essere comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.
Qualora il comandante non ritenga di poter aderire alla richiesta egli deve indicare
per iscritto all'autorità consolare i motivi del rifiuto.
CAPO VI
Attribuzioni di carattere amministrativo
Art. 49.
Certificati, legalizzazioni, vidimazioni
L'autorità consolare:
Rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non
cittadini quando debbano farne uso in Italia;
Rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o
documento previsto dalle leggi Italiane o dalle convenzioni internazionali;
Rilascia copia autentica degli atti da essa ricevuti o presso di essa depositati;
Legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle autorità locali previa, ove
possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali, e quelli rilasciati o
autenticati dalle autorità Italiane previo accertamento che l'atto é stato legalizzato
ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica 2 agosto
1957, n. 678;
può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello
stato di residenza;
può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati
nell'esercizio delle proprie funzioni;
può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua Italiana in quella dello
stato di residenza e viceversa.
Art. 50.
Attestazione di condizione economica
Quando la legislazione nazionale prescriva una dichiarazione del sindaco o dell'ufficio
distrettuale delle imposte o di altri uffici, relativa alla condizione economica
dell'interessato, la dichiarazione può essere sostituita, per la parte di sua competenza,
da una attestazione motivata dell'autorità consolare della circoscrizione in cui
l'interessato ha la sua residenza. La attestazione può venir rilasciata, per ogni uso
consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.
Art. 51.
Attestazione di buona condotta
Quando la legislazione nazionale prescriva una attestazione di buona condotta, questa
é rilasciata, per la parte di sua competenza e per quanto ad essa risulti, dall'autorità
consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.
Art. 52.
Attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria
L'autorità consolare informa le competenti autorità nazionali di tutti i reati che
giungano a sua conoscenza e che possano interessare la giustizia Italiana e provvede,
d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.
Cura che venga assicurata dalle autorità locali la custodia delle persone delle quali
sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle che ad essa siano consegnate
dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili Italiani, per reati commessi a
bordo.
Art. 53.
Operazioni di leva
L'autorità consolare, attenendosi alla legislazione nazionale, compie le operazioni di
leva ed esplica ogni altra attività in materia di servizio militare relativamente alle
persone che risiedano nella circoscrizione.
Art. 54.
Attribuzioni in materia scolastica
L'autorità consolare di i categoria, nei riguardi delle scuole Italiane e di tutte le
altre istituzioni e attività d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a
carico dello stato o sussidiate, esercita, in conformità alla legislazione nazionale ed
in armonia con la legislazione locale, le funzioni ed i poteri che competono al
provveditore agli studi.
Art. 55.
Attribuzioni in materia elettorale
L'autorità consolare ha le attribuzioni in materia elettorale conferitele dalla
legislazione nazionale, in quanto compatibili con le situazioni locali.
CAPO VII
Disposizioni comuni
Art. 56.
Diritti consolari
I diritti consolari sono determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella, vistata
dal ministro per gli affari esteri e dai ministri per il tesoro e per le finanze.
Art. 57.
Valuta di riscossione
I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul
posto.
Ove sussistano particolari ragioni, il ministro per gli affari esteri può autorizzare
con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.
Art. 58.
Atti rilasciati gratuitamente
Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'autorità consolare rilascia
gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello stato, nonché quelli
richiesti:
A) da cittadini indigenti;
B) da indigenti non cittadini ai fini del transito per l'Italia e qualora gli atti
stessi siano necessari per procedure da svolgersi in Italia;
C) da cittadini che prestino lavoro salariato, limitatamente a cinque anni dal loro
primo espatrio;
D) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di
studio, per fini di previdenza ed assistenza sociale;
E) dal personale civile e militare dello stato in servizio all'estero;
F) da personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.
Art. 59.
Adeguamento di voci della tariffa
I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o
soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità con decreto del ministro per gli
affari esteri, d'intesa con il ministro per il tesoro.
Il ministro per gli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la
diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino
un più diretto interesse per i lavoratori residenti all'estero e per i loro familiari.
Il ministro per gli affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o
nazionale ravvisi la opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può
disporre che alcuni atti o vidimazioni consolari siano rilasciati mediante pagamento di
diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti
stessi.
Art. 60.
Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione
Le firme apposte dall'autorità consolare su atti da valere in Italia non sono soggette
a legalizzazione.
Art. 61.
Inapplicabilità di norme nazionali
Ove nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui al presente decreto una norma
nazionale non risulti applicabile, l'autorità consolare ne motiva l'inapplicabilità e si
conforma ai principi risultanti dall'art. 12, secondo comma, delle disposizioni sulla
legge in generale, tenuto conto delle finalità dell'atto.
Art. 62.
Esercizio di funzioni e poteri attribuiti a magistrati
Le norme relative ai doveri ed alle prerogative della autorità giudiziaria si
applicano ai funzionari consolari quando questi esercitino funzioni e poteri ad essa
attribuiti, in Italia, dalla legislazione nazionale.
Art. 63.
Poteri in circostanze eccezionali
In circostanze eccezionali l'autorità consolare, su istruzione del ministero degli
affari esteri o di iniziativa nei casi di emergenza, può adottare tutte quelle misure che
siano necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei
cittadini.
Art. 64.
Definitività dei provvedimenti consolari
Ove non sia diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni
speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'autorità consolare sono considerati
definitivi.
TITOLO III
Norme di esecuzione
CAPO I
Disposizione introduttiva
Art. 65.
Natura delle disposizioni del presente titolo
Ove non venga diversamente disposto da norme regolamentari di esecuzione del presente
decreto, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.
CAPO II
Disposizioni comuni
Art. 66.
Corrispondenza delle autorità consolari
Le autorità consolari corrispondono direttamente con le altre autorità dello stato,
per quanto riguarda le materie di loro competenza.
Art. 67.
Schedario dei cittadini
Presso ogni ufficio consolare é istituito e mantenuto uno schedario il più possibile
aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella
circoscrizione.
La iscrizione nello schedario, di cui l'autorità consolare può rilasciare
certificazione, non costituisce prova dello stato di cittadinanza.
Nello schedario é presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche
degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei
diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro
elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.
Art. 68.
Schedario firme autorità locali
Ai fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare é istituito e mantenuto
aggiornato, per quanto possibile, uno schedario degli esemplari delle firme dei magistrati
e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.
Quando la firma sia compresa nello schedario, l'autorità consolare provvede
direttamente alla sua legalizzazione.
In caso contrario fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.
Art. 69.
Registri dell'ufficio consolare
Presso gli uffici consolari, oltre quelli richiesti dalle disposizioni contabili, sono
tenuti i seguenti registri, in rapporto alle funzioni da essi effettivamente esplicate:
1) degli atti di nascita;
2) delle pubblicazioni di matrimonio;
3) degli atti di matrimonio;
4) degli atti di cittadinanza;
5) degli atti di morte;
6) di annotazione delle copie degli atti di stato civile rimessi dalle autorità locali
e dai privati;
7) dei passaporti;
8) delle operazioni di leva;
9) del protocollo in arrivo e in partenza.
Presso gli uffici consolari che esercitino funzioni relative alla navigazione marittima
ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.
I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in
conformità delle disposizioni generali e di quelle speciali impartite dal ministero degli
affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia, tenuto conto delle diverse
situazioni locali. In loro assenza o per quanto esse non dispongano é fatto ricorso, per
quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici
di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.
Per quanto concerne gli altri registri, il ministero degli affari esteri, d'intesa con
gli altri ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e
quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la
loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri nonché per la loro eventuale
sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.
Art. 70.
Albo consolare
Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, é collocato
apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.
Art. 71.
Atti di delega
Le deleghe di cui all'art. 4 sono fatte con decreto, di cui copia é affissa nell'albo
consolare.
La delega in materia di stato civile é redatta in triplice originale: uno é
conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il ministero degli
affari esteri ed il terzo é trasmesso alla cancelleria del tribunale di Roma.
Art. 72.
Ricorsi alle autorità in Italia
Il ricorso avverso provvedimenti dell'autorità consolare può essere presentato
dall'interessato alla stessa autorità consolare, la quale provvede al suo inoltro. La
presentazione all'autorità consolare vale, a tutti gli effetti, come presentazione
all'autorità destinataria del ricorso.
Le decisioni sui ricorsi sono comunicate agli interessati, se residenti o domiciliati
all'estero, tramite l'autorità consolare competente. I termini per eventuali ulteriori
ricorsi decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione, da effettuarsi mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora cio' non sia possibile, con altro idoneo
sistema di comunicazione.
Art. 73.
Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali
L'autorità consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del ministero
degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti e denunce di atti di stato
civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la
cui trasmissione sia richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla
navigazione marittima ed aerea, o da altre leggi dello stato.
In mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti atti o documenti sono trasmessi
all'autorità competente del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o, se
questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di Roma.
Art. 74.
Trasmissione per telefono o per telegrafo
In caso di urgenza, l'autorità consolare può trasmettere al ministero degli affari
esteri, per telefono o per telegrafo, con indicazione del destinatario finale, il
contenuto degli atti o documenti da essa ricevuti, nel testo integrale o per riassunto. Il
ministero degli affari esteri ritrasmette la comunicazione al destinatario con il mezzo
più celere. La comunicazione deve essere seguita da quella nelle forme ordinarie.
Art. 75.
Rimessione ad altro ufficio consolare
Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a
notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro
ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità
delegante o il ministero degli affari esteri.
Art. 76.
Redazione verbali
I processi verbali, richiesti dal presente decreto o da altre leggi dello stato, sono
redatti da un impiegato dell'ufficio.
CAPO III
Disposizioni particolari
Art. 77.
Attribuzioni in materia di cittadinanza
L'autorità consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia dell'acquisto di
cittadinanza straniera da parte di cittadini residenti nella circoscrizione e di tutti gli
altri atti o fatti che possano influire sul loro stato di cittadinanza, ai fini delle
conseguenti annotazioni.
Art. 78.
Elementi di prova per l'accertamento dello stato di cittadinanza
Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare può esperire le
opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla
legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale
valutazione sulla loro forza probatoria.
Art. 79.
Documento di viaggio
Il documento di viaggio é costituito da un foglio intestato dell'ufficio che lo
rilascia sul quale é applicata una fotografia del titolare timbrata a secco. Esso
contiene ogni possibile dato utile per l'identificazione del titolare ed é limitato al
solo viaggio di rientro in patria. Da esso deve risultare lo speciale motivo che ne ha
giustificato il rilascio.
Il documento di viaggio può essere concesso:
A) a cittadini che rimpatrino per indigenza;
B) a cittadini che rimpatrino in stato di detenzione;
C) in tutti gli altri casi che cio' consiglino a giudizio dell'autorità consolare.
Nella ipotesi di cui alla lettera c), l'autorità consolare dà notizia al ministero
degli affari esteri del documento di viaggio da essa rilasciato.
Art. 80.
Norme comuni a sussidi, erogazioni in danaro e rimpatri
Sempre che non vi siano ragioni di urgenza, l'autorità consolare deve chiedere al
ministero degli affari esteri preventiva autorizzazione per la concessione delle
provvidenze di cui agli articoli 23, 24 e 28. Tale richiesta di autorizzazione é
necessaria solo se l'ammontare delle somme sia superiore ad una cifra che il ministro per
gli affari esteri stabilisce periodicamente con proprio decreto.
Art. 81.
Attribuzioni in materia di emigrazione
L'autorità consolare provvede alla raccolta di tutti i possibili dati relativi alla
occupazione e disoccupazione dei lavoratori Italiani nella circoscrizione e promuove,
compatibilmente con le situazioni di diritto e di fatto locali, ogni opportuna iniziativa
diretta al fine di ottenerne il miglioramento delle condizioni di vita, particolarmente
per quanto riguarda il collocamento e l'assistenza nelle controversie di lavoro.
Art. 82.
Esecuzione di rogatorie
Della data e del luogo fissati dall'autorità consolare per l'esecuzione della
rogatoria é data tempestiva comunicazione alle parti.
Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono
effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora cio' non sia
possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione devono essere
indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da
compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a venti giorni. Se
l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'autorità consolare rinnova la
convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, né l'interessato alleghi
sufficiente giustificazione, l'autorità consolare restituisce gli atti all'autorità
rogante, specificandone le ragioni.
Copia delle comunicazioni e delle convocazioni é allegata agli atti.
Art. 83.
Luogo di compimento degli atti istruttori
Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, ove non sia
altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. può
essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.
Art. 84.
Consulenti e difensori
Quando la legislazione nazionale preveda la presenza ad atti istruttori di consulenti o
difensori, l'appartenenza a tali categorie professionali può essere accertata anche in
base alle leggi locali.
Art. 85.
Custodia di somme di danaro e di altre cose
Le somme di danaro e le altre cose depositate, o comunque pervenute all'autorità
consolare, sono custodite nella forma ritenuta più sicura e, se la loro natura lo
consente, sono chiuse e suggellate in involucri i quali portano esteriormente una
annotazione indicante il numero del deposito, il nome del depositante, ed anche, secondo i
casi, l'ammontare della somma o la natura delle cose depositate.
Art. 86.
Verbali dei depositi consolari
Ogni deposito presso le autorità consolari, o ritiro di esso, deve essere accertato
mediante processo verbale, nel quale sono indicate le somme di danaro o le altre cose
depositate o ritirate, la provenienza e la causa del deposito stesso.
Copia del processo verbale é inviata al ministero degli affari esteri.
Art. 87.
Dichiarazione di deperibilità
La dichiarazione di deperibilità, quale presupposto della vendita di beni depositati o
custoditi presso lo ufficio consolare, deve risultare da rapporto di perito o di periti,
scelti preferibilmente fra quelli giudiziari locali.
Art. 88.
Vendita di beni
Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi
privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere sia a
lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizzi o proceda alla vendita di beni, la
vendita stessa é effettuata con le opportune cautele, tenuto anche conto della
legislazione locale.
Art. 89.
Preventivo deposito per copertura di spese
L'autorità consolare può chiedere preventivo deposito per la copertura delle spese di
cui all'art. 44.
Art. 90.
Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio
In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalità, e prima di
rilasciare il passavanti provvisorio, l'autorità consolare accerta, mediante giuramento
deferito al comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero
annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri
diritti reali. L'autorità consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle
annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle
dichiarazioni giurate del comandante, e ne informa la capitaneria di porto del
compartimento marittimo di iscrizione della nave.
Art. 91.
Esecuzione diretta delle notificazioni
Le notificazioni cui l'autorità consolare provveda direttamente sono eseguite mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora cio' non sia possibile, con altro idoneo
sistema di comunicazione.
CAPO IV
Diritti consolari
Art. 92.
Tasso di ragguaglio
Il tasso di ragguaglio tra la valuta Italiana e quella locale é fissato con decreto
consolare.
Il decreto consolare é emesso, all'inizio di ciascun trimestre, dal capo dell'ufficio
consolare. Esso é valido anche per tutti gli uffici dipendenti e ad essi é trasmesso in
copia.
Art. 93.
Modalità di fissazione del tasso di ragguaglio
Il decreto consolare stabilisce il rapporto di ragguaglio sulla base della media dei
cambi ufficiali del trimestre precedente. Ove sussistano cambi plurimi, o, comunque, se la
situazione locale lo richieda, il ministero degli affari esteri, d'intesa con il ministero
del tesoro, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso di ragguaglio.
Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali
non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali
l'applicazione del rapporto di ragguaglio secondo i criteri stabiliti al primo comma venga
a tradursi in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto alle retribuzioni
locali, il ministro per gli affari esteri, d'intesa con il ministro per il tesoro, può
autorizzare il capo dell'ufficio consolare ad adottare un diverso e più favorevole tasso
di ragguaglio.
Al fine della fissazione del tasso di ragguaglio, ove non sussistano quotazioni
ufficiali dirette fra la valuta Italiana e quella locale, il ministero degli affari
esteri, d'intesa con il ministero del tesoro, determina la valuta estera di riferimento.
Qualora durante il trimestre si verifichino oscillazioni nel corso dei cambi, tali da
determinare variazioni nel tasso di ragguaglio superiori al 10%, il capo dell'ufficio
consolare emana nuovo decreto di ragguaglio.
Copia del decreto consolare é affisso nella sede dello ufficio che deve applicarlo,
unitamente alla tariffa.
Art. 94.
Percezione dei diritti consolari
La percezione dei diritti consolari é comprovata mediante apposizione ed annullamento
sugli atti di speciali marche o mediante timbratura meccanica. Le marche devono essere
applicate sull'atto, annullate e numerate a cura dell'ufficio.
Il ministro per gli affari esteri può, in via eccezionale e quando sussistano speciali
ragioni, stabilire con propri decreti particolari modalità di percezione dei diritti
stessi.
L'autorità consolare può chiedere preventivo deposito per la copertura dei diritti
dovuti.
L'autorità consolare, ove sia in dubbio circa l'assoggettabilità di un atto a
percezione consolare, ovvero circa l'applicabilità ad esso di una od altra voce della
tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del ministero
degli affari esteri, la soluzione più favorevole agli interessati.
Ove non si sia potuto provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti
consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle
norme generali sul recupero dei crediti dello stato.
TITOLO IV
Norme finali
Art. 95.
Norme non abrogate
Restano in vigore le disposizioni che non siano incompatibili col presente decreto.
Art. 96.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello stato sarà inserto nella raccolta
ufficiale delle leggi della repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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