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PETIZIONE al PARLAMENTO EUROPEO - 24 Aprile 2002
articolo del 14 Gennaio 2001
Una triste panoramica a cura della Dott.ssa Rita Pal
articolo del 30 Nov.2001
COLLEZIONE di QUERELE ed esposti

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l' Ordine dei medici: l' EUTANASIA é un OMICIDIO
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme

Legge del 04 Gennaio 1968, n.15

Art.17
Legalizzazione di firme ed atti da o per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorit� estera sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorit� delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzionein lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

 


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