Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme
Legge del 04 Gennaio 1968, n.15
Art.17
Legalizzazione di firme ed atti da o per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorit� estera sono, ove da queste
richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorit� delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzionein lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
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